Acustica & Giurisprudenza – Sei disposto a sopportare vicini rumorosi?

Normativa
La materia del rumore è disciplinata da varie norme, alcune codicistiche (art. 844 del codice civile e art. 659 del codice penale), altre speciali e pubblicistiche (la legge quadro n 447 del 1995, con i suoi decreti di attuazione e le norme specifiche per vari settori, dal traffico stradale, a quello ferroviario, al rumore delle discoteche, ai requisiti acustici degli edifici).
Tali norme sono caratterizzate da un rapporto di reciproca autonomia e complementarietà.
L’art. 844 del codice civile è la norma fondamentale cui ricorre il soggetto che subisce un rumore, consentendo la reazione e tutela in sede giudiziale, allorché le immissioni cui è sottoposto superino la soglia della normale tollerabilità, che la giurisprudenza, sulla base di indicazioni di tipo medico scientifico, ha con varie sentenze della Corte di Cassazione equiparato al superamento di tre decibel del rumore di fondo di quella zona.
La normativa pubblicistica è invece finalizzata alla tutela della collettività: mette a confronto le esigenze collettive alla fruizione di un ambiente meno inquinato con le altre esigenze spesso con questa in conflitto (esigenze della produzione, del commercio, ecc); in ciò dà per scontato che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo, fissando dei limiti di “accettabilità” del rumore, sia in termini di emissione (rumore misurato in prossimità della fonte), sia di immissione (rumore misurato in prossimità del ricettore); limiti che possono cambiare a livello comunale a seconda della zona della città secondo un Piano di Classificazione Acustica.

Normale tollerabilità e limiti di accettabilità
Senza entrare in questa sede nello specifico si può affermare che l’interpretazione tradizionalmente data alla soglia della “normale tollerabilità” prevista dall’art. 844 del codice civile ha finora comportato limitazioni molto più rigorose rispetto ai “limiti di accettabilità” fissati dalla normativa pubblicistica.
Poiché il rispetto della normativa pubblicistica è una condizione necessaria al fine dell’inizio di qualsiasi attività produttiva, poteva quindi succedere che prima di avviare un esercizio il suo gestore, nel rispetto della legge, provvedesse ad effettuare la valutazione previsionale d’impatto acustico, trovandosi però successivamente ad essere citato in giudizio in quanto le immissioni rumorose nella proprietà dei suoi vicini, pur accettabili in base alla normativa  sull’acustica ambientale erano considerate intollerabili.
La legge 13/2009, art. 6-ter ha portato ultimamente al superamento di tale problematica, indicando che nell’applicazione dell’art. 844 del codice civile sono fatte salve le norme pubblicistiche, di modo che, almeno nei rapporti tra privati ed attività produttive la soglia di tollerabilità coincide con quella di accettabilità.

Tipologia di danni causati dal rumore
Il rumore può essere causa di danno patrimoniale e non patrimoniale. Per i primi si può pensare alla svalutazione commerciale del proprio immobile; per i secondi il danno alla salute o al peggioramento della qualità della vita (danno esistenziale).

Possibili iniziative
Che può fare in concreto la persona disturbata? Il primo passo da consigliare è quello di scrivere una diffida, direttamente o tramite legale, chiedendo la cessazione o la riduzione delle immissioni rumorose. Se questa non ottiene effetto, ha due strade, a seconda che le immissioni rumorose siano causate da un privato o da un’attività produttiva.
Nel primo caso l’unica possibilità consiste nel verificare tramite un tecnico specializzato che il rumore superi la normale tollerabilità – che nei rapporti tra privati continua ad essere intesa come il superamento indotto dal vicino che disturba di 3 dB rispetto al rumore di fondo, e ricorrere all’autorità giudiziaria.
Nel secondo caso si può sia citare in giudizio il vicino disturbante ai sensi dell’art. 818 del codice civile, o presentare un esposto al Comune, con la differenza che nel primo caso viene imbastita una causa civile nella quale il soggetto disturbato si impegna in prima persona contro il vicino, con la possibilità di ottenere risarcimento in caso di vittoria ed il rischio di dover pagare le spese processuali in caso di sconfitta, mentre nel secondo caso è il Comune che, tramite propri tecnici, o servendosi dell’ARPA locale, verifica l’accettabilità del rumore, sanzionando il soggetto disturbante, imponendogli l’eliminazione del disturbo ed eventualmente impedendogli il proseguo dell’attività in caso di ulteriore inottemperanza alle norme pubblicistiche.

Chiaramente nel caso di causa civile è opportuno che il soggetto disturbato si tuteli, accertandosi preventivamente, tramite un tecnico competente in acustica, che si abbia il superamento dei limiti di accettabilità imposti dalle norme pubblicistiche ambientali.
In considerazione tuttavia del fatto che l’essere sottoposto a rumore è causa di danno alla salute dell’individuo, intesa come bene primario tutelato dall’art. 32 della Costituzione, è possibile ottenere in via di urgenza, e quindi in tempi molto brevi, un ordine al soggetto disturbante – che sia privato o impresa o Pubblica amministrazione – di cessazione dell’attività causa di inquinamento o di contenimento del rumore nei limiti della tollerabilità.

Il Tecnico competente in acustica
Come sopra indicato, prima di dar corso all’azione giudiziale è opportuno che il soggetto disturbato faccia eseguire una perizia da un tecnico specializzato per verificare che il rumore superi effettivamente il limite della normale tollerabilità; a questo fine presso ogni Regione è tenuto un Albo dei tecnici competenti in acustica.
Ciò è tanto più importante in quanto il Tecnico specializzato diventa durante la causa un supporto indispensabile per l’Avvocato per il buon fine del procedimento civile.
Si rinvengono sentenze su ogni tipologia di rumore (ad esempio: il rumore prodotto dal vicino di casa, a quello del locale di intrattenimento musicale, a quello delle campane, a quello di animali).
Particolarmente interessanti, per il fatto che trattasi di problematica che interessa la gran parte della popolazione, sono le sentenze che impongono alle Ferrovie il posizionamento di barriere antirumore, oppure il transito in determinate ore della notte o la riduzione della velocità, ovvero alle Società Autostrade la collocazione di barriere fono-impedenti; vi sono sentenze che hanno condannato penalmente il gestore di locale i cui avventori si intrattenevano fuori del locale disturbando gli abitanti dei caseggiati circostanti.

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