Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Principi di diritto ambientale
Questo decreto apporta non soltanto modifiche puntuali alle norme del 2006, ma anche l'inserimento, di una serie di « principi generali » sicuramente rilevanti: il nuovo art. 3- bis del Codice contiene, disposizioni di nuova utilità: ci si riferisce, in primo luogo, alle disposizioni finalizzate a precisare e ribadire, che le norme contengono « principi generali in tema di tutela ambientale » sarebbe stato però comunque opportuno precisare se e quali delle nuove disposizioni costituissero anche « norme fondamentali di riforma economico-sociale ». per non rendere incerto il rapporto fra norme statali e norme regionali. Di rilievo, comunque il comma 3 dell'art. 3- bis , che così dispone: « I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, purché sia comunque garantito il corretto recepimento del diritto europeo ».
Sul piano del diritto però si rileva l'impossibilità, per una norma inserita in un decreto legislativo delegato e per di più, in un correttivo, di vincolare tutta la legislazione ambientale successiva, proibendo di autorità l'istituto dell'abrogazione implicita rimandando ad una legge formale del Parlamento (« successive leggi ») ogni possibile ulteriore, futura modifica. Il decreto correttivo, con indignazione di linee di pensiero di parte del mondo politico ed ambientalista, potrebbe modificare, persino, il Trattato europeo. Nessun problema sorge, invece, dal nuovo art. 3- ter del Codice, che si limita a ribadire i fondamentali principi stabiliti dall'Unione europea per le politiche ambientali:
- precauzione;
- azione preventiva;
- correzione prioritaria alla fonte;
- chi inquina paga.
Il nuovo art. 3- quater si occupa di « sviluppo sostenibile », vale a dire - se i concetti del diritto internazionale hanno un senso - di un meccanismo capace di garantire il « diritto allo sviluppo » con modalità tali da soddisfare equamente « le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future ». Nel decreto correttivo, pur scomparendo il senso di « sviluppo » rimangono le giuste esigenze di « sostenibilità », declinate, peraltro, nei quattro commi di cui sopra. Il nuovo art. 3- quinquies, infine, si limita a ribadire, con sufficiente precisione, il principio di sussidiarietà e a menzionare quello di leale collaborazione; mentre il nuovo art. 3- sexies ribadisce, il diritto di accesso alle informazioni ambientali.







