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Risparmio energetico

Energia elettrica da fonti rinnovabili

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PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

OBBLIGHI AI FINI DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

A decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo il Testo Unico per l'Edilizia, per il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sarà obbligatorio l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica:

  • non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
  • non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.

 

  • si conferma la detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per riduzione delle dispersioni termiche degli edifici (commi 344 e 345); installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346); installazione di caldaie a condensazione (comma 347);
  • i Comuni possono introdurre un'aliquota ICI ridotta, inferiore al 4 per mille, per coloro che installano impianti energetici da fonte rinnovabile;
  • sono prorogate al 2010 le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347,353, 358 e 359 ossia per la riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione di pannelli solari, le sostituzioni di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, la sostituzione di frigo e congelatori, l'installazione di motori e inverter ad alta efficienza;
  • le detrazioni fiscali possono ora essere ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta del contribuente;
  • non è più necessario l'attestato di qualificazione o certificazione energetica per l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici;
  • sono previste agevolazioni fiscali per il gasolio e il gpl utilizzati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate a biomassa o energia geotermica;
  • la detrazione fiscale del 55% si applica anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

 

  • Corte di Cassazione penale, sentenza 12 gennaio 2005, n. 217
  • Corte di Cassazione penale, sentenza 20 maggio 2002, n. 19378
  • Corte di Cassazione penale, sentenza 20 maggio 2002, n. 19377

 

Legislazione

Decreto Legge del 30 dicembre 2008, n. 207 (c.d. Decreto mille proroghe) (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009, n. 49 - S.O. 28) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). [Testo unico Edilizia]

Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 115 (Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2008, n. 154) Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE

Legge del 9 gennaio 1991, n. 10 (Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1991, n. 13) Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Giurisprudenza

Sebbene il significato del termine edificio non sia univoco, né sia chiarito dalla disposizione in esame, il riferimento alle unità abitative e ai fabbricati industriali in essa contenuto induce a ritenere che per tale obbligo, debba intendersi l'organismo edilizio, avente destinazione residenziale ovvero industriale (organismo edilizio prima definito dall'art. 7 della legge 47/1985 e oggi dall'art. 31, comma 1, del D.P.R. 380/2001). In base alla vigente normativa, l'organismo edilizio è il manufatto avente specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile. La specifica rilevanza ricorre quando l'opera possiede consistenza fisica e materiale distinta dalle altre opere che la circondano o nelle quali risulti eventualmente inserita nonché una propria individualità derivante dalla possibilità di individuazione autonoma sotto il profilo materiale, economico e funzionale.

Risultano sottratti dall'operatività della disposizione in esame tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ed anche i semplici interventi di nuova costruzione, come definiti all'art. 3 comma 1, del D.P.R. 380/2001. Il Testo Unico sull'edilizia, introduce un principio, in base al quale, nel caso dei lavori sul patrimonio edilizio esistente, l'adeguamento deve avvenire nella massima misura consentita dall'intervento di cui si tratta (art. 91, comma 1, e art. 77, comma 1). Secondo tale principio, quando gli interventi edilizi coinvolgono solo in parte gli edifici esistenti, al fine di determinare l'obbligatorietà o meno della messa a norma, occorrerà verificare la sussistenza di un adeguato rapporto di congruità tra entità dei lavori che si intendono eseguire ed opere necessarie a garantire il rispetto della normativa tecnica. Con riferimento al contenimento di energia negli edifici, tale principio si ritrova proprio al comma 2 dell'art. 122 del Testo Unico dell' Edilizia, in base al quale «Nei casi di recupero dell'esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'art. 3, comma 1, del T.U.E.», affermando, quindi, che l'adeguamento alle disposizioni contenute nel capo VI, deve avvenire nella massima misura consentita dall'entità e dalla natura dell'intervento che si intende svolgere.

Le nuove disposizioni correlano l'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili solamente al permesso di costruire e non alla denuncia di inizio attività; il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività, tuttavia, nella vigente normativa sia statale che regionale, non costituiscono i titoli che identificano in modo univoco lo specifico carico urbanistico delle opere ad essi assoggettate. Essi possono al contrario rappresentare sia il titolo giuridico che individua le opere aventi una propria specifica rilevanza edilizia e la procedura utilizzabile per la loro realizzazione: sia la mera procedura utilizzabile per la verifica della conformità alla normativa applicabile fermo restando, in questa ipotesi, che il peso edilizio o urbanistico delle opere resta definito da differenti disposizioni.

La denuncia d'inizio attività, può dunque essere presentata anche per la realizzazione di interventi aventi l'incidenza propria delle opere soggette a permesso di costruire (si tratta degli interventi cui all'art. 22, comma 3). In questo caso, le stesse conservano il peso proprio degli interventi soggetti a permesso, anche ai fini sanzionatori (Cass. pen., sent. n. 217/2005; sent. n. 19378/2002 e sent. n. 19377/2002). Se l'obbligatorietà delle nuove disposizioni in materia di fosse effettivamente in relazione alla procedura seguita anziché all'incidenza territoriale dell'intervento da realizzare, la disposizione produrrebbe esiti incongrui. La decisione sull'applicazione della norma risulterebbe inoltre sostanzialmente rimessa ai singoli interessati, in conseguenza del carattere facoltativo della denuncia di inizio attività, rispetto al permesso di costruire. La disposizione di legge non può pertanto essere intesa in modo esclusivamente letterale e in sede di modifica dei propri regolamenti edilizi, i Comuni auspicabilmente potranno e dovranno estendere tale obbligo anche ai fabbricati realizzati mediante denuncia di inizio attività.

Nel caso in cui il Comune non provveda in tempo utile all'adeguamento, il regolamento edilizio sarebbe illegittimo nella parte in cui difetta di tale previsione. Si potrebbe conseguentemente ipotizzare una illegittimità derivata dei permessi di costruire rilasciati o delle denunce di inizio attività presentate, riferite ad interventi che non prevedano la produzione di energia da fonti rinnovabili nella quantità prescritta dalla legge. In questo caso potrebbe riemergere la considerazione, per sostenerne la legittimità, in base alla quale il termine del 1° gennaio 2009 rimaneva riferito all'adeguamento dei regolamenti edilizi, con la conseguenza che a partire dal 1° gennaio 2010, in assenza di tali adeguamenti, la disposizione di legge non può ritenersi immediatamente applicabile ai permessi ed alle denunce di inizio attività presentati.

L’uso di fonti rinnovabili è stato oggetto negli ultimi anni di speciale attenzione da parte del Legislatore, soprattutto sul fronte delle agevolazioni fiscali.

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" Legge Finanziaria 2008 ha prorogato gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007, sino a tutto il 2010 e ne ha introdotti di nuovi, in particolare:

 

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