Legge Regione toscana

Requisti acustici Passivi

Pratica professionale con metodo semplificato sulla base delle Linee Guida della Regione Toscana

Il tecnico in merito alla problematica di rispondenza ai requisiti acustici passivi, in maniera semplificata può operare con autonome scelte dei materiali ed esecutive, in linea con quanto previsto dalle linee guida della Regione Toscana del 2006 che indicano la preventiva valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzati “in modo da avere una adeguata protezione acustica degli ambienti, …da unità contigue, da locali, impianti o apparecchi… Alla richiesta di Denuncia di Inizio Attività, di cui alla Legge Regionale 1/2005, inoltrata per la realizzazione di un intervento edilizio ricadente in una delle tipologie… come il cambio di destinazione d’uso, deve essere allegata una dichiarazione a garanzia del rispetto dei requisiti acustici passivi, resa con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000” (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà). Proseguendo l’iter dettato dalle linee guida della Regione Toscana, “terminato l’intervento edilizio, il direttore dei lavori assevera l’agibilità dell’immobile dichiarando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, compreso anche il rispetto dei parametri individuati nella tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997. A tale scopo allega una relazione redatta e firmata da un tecnico competente in materia di acustica ambientale, che può avvalersi dei risultati di rilievi strumentali eseguiti in opera.

Il testo della Regione inoltre sottolinea che più in generale il percorso progettazione-asseverazione finale deve essere coordinato con l’Impresa e/o le maestranze, in funzione del livello di dettaglio del progetto in termini acustici. Il direttore lavori al termine della costruzione, che deve asseverare, che l’opera così come realizzata, rispetta i limiti dettagliando per le diverse partizioni, con la firma di un tecnico competente in acustica ambientale.

Il mancato rispetto dei valori limite previsto dal decreto può determinare conseguenze molto superiori alle semplici sanzioni amministrative previste in materia di acustica ambientale; infatti, in sede di contenzioso, l’inottemperanza del disposto comporta il ripristino dei requisiti previsti o un risarcimento basato sulla valutazione economica dell’immobile.

Al punto 4.3 del testo normativo regionale si legge: in pratica, nell’applicazione della normativa di riferimento sull’acustica edilizia, una concreta difficoltà deriva dalla non trascurabile complessità tecnica della tematica. Non è eludibile, in questa materia, il ricorso a tecnici con una specifica competenza e qualificazione, sia per coloro che hanno la responsabilità della progettazione e/o della realizzazione degli edifici, sia per la pubblica amministrazione che voglia effettuare verifiche e controlli sui progetti o sulle opere realizzate.

 

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