Sicurezza Cantieri

Per le PMI edili certificazione semplificata tramite il “POS-SGSL”

Una delle novità di maggior rilievo contenute nel Testo unico sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) è sicuramente quella relativa alla cosiddetta “certificazione della sicurezza” o, più precisamente, l’adozione di un modello di gestione della sicurezza sul lavoro SGSL che acquisti valore “esimente” rispetto alle responsabilità amministrative e penali derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il nostro software SE- SECURENGINEERING® UNICO offre funzioni, che vanno oltre i requisiti minimi richiesti per questo approccio di fondamentale importanza sul piano giuridico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

All’art. 30, TU, infatti, il legislatore ha considerato l’adozione di un SGSL come “azione esimente” dalle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/2001, quindi quelle ascrivibili direttamente al soggetto giuridico (impresa) e non, invece, ai singoli soggetti che lo compongono (datore di lavoro, dirigenti, lavoratori ecc.), per quel che riguarda i reati in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine della predisposizione del modello di gestione il legislatore ha suggerito due strumenti che possono essere utilizzati come esempi, il BS OHSAS 18001 e le linee guida UNI-INAIL.

In attesa di conoscere quelli che potranno essere i modelli possibili di SGSL, l’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, ha indicato due punti di riferimento generali immediatamente “spendibili”, il BS OHSAS 18001:2007 e le linee guida UNI-INAIL. La prima fa riferimento al consolidato mondo degli standard di certificazione Britannici (BS) e, pur non essendo di pari livello delle procedure internazionali dell’organizzazione mondiale per la standardizzazione (ISO), ha raggiunto, di fatto, lo status di “standard di riferimento” per la sicurezza. Questo è dimostrato anche dalla recente revisione delle OHSAS 18000 (2007), tutta orientata a “sincronizzare” le procedure britanniche con quelle internazionali come, per esempio, le ISO 9000 (qualità) e le ISO 14000 (ambiente). Le linee guida UNI-INAIL, invece, sono il lavoro sviluppato da due dei maggiori enti di riferimento italiano, l’ente nazionale per l’unificazione degli standard (UNI) e l’ente nazionale per le assicurazioni degli incidenti sul lavoro (INAIL). Obiettivo delle linee guida, rilasciate nel 2001 e integrate nel 2003, è quello di indicare un modello di SGSL specificatamente pensato per il sistema italiano delle imprese.

Per la cosiddetta “certificazione della sicurezza” ovvero l’adozione di un SGSL, relativamente al settore dell’edilizia, in particolare per quel che riguarda il vasto mondo delle piccole e piccolissime imprese, le problematiche senza l’ausilio di un software dedicato, comeSE- SECURENGINEERING® UNICO, premiato da AIAS per la versatilità applicativa sia per le grandi che per le miriadi mdi piccole e medie imprese italiane. Difficoltà comunque permangono, in primo luogo, per la specificità dei rischi sul lavoro del settore edile. Infatti sia la OHSAS 18000 che le linee guida UNI-INAIL sono nate e si sono sviluppate, prevalentemente, facendo riferimento al settore della metalmeccanica o della chimica, ma con poca aderenza alla problematica dei cantieri edili. Molte delle indicazioni contenute in questi modelli, infatti, sono applicabili a strutture produttive e impiantistiche “fisse”, in cui il ciclo produttivo e le sue componenti sono stabili e costanti nel tempo. Condizioni, queste ultime, totalmente assenti nelle realtà dei cantieri che, per loro stessa definizione, sono “temporanei e mobili”.

A questo è necessario aggiungere il rischio derivante da una ulteriore “burocratizzazione” per le PMI. Entrambi i modelli indicati nel Testo unico, pur avendo impegnato molte risorse nel tentativo di “alleggerire” e “sburocratizzare” le procedure previste, non sono esenti dal rischio di trasformare il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) in un appesantimento cartaceo piuttosto che in uno strumento efficace per governare la prevenzione. Tutto ciò se non si pensa di operare su modelli cartacei e non con l’ausilio di software gestionali come SE- SECURENGINEERING® UNICO, che contiene tutti i moduli e modelli suddivisi, che addirittura si precompilano in automatico con gli elementi caricati nel data base, e perdi più sono personabilizzabili nel testo, che se memorizzato diventa un ulteriore documento di ausilio gestionale e procedurale, che senza sforzi fa perseguire i risultati richiesti dall’art. 30.

SE- SECURENGINEERING® UNICO non è solo un software ma un metodo operativo applicato nei principali ambiti lavorativi sia del settore privato che di quello pubblico.

Un primo tentativo di dare una pur minima risposta alle esigenze gestionali delle imprese del settore delle costruzioni è venuta dall’Associazione nazionale dei costruttori edili ANCE, con cui la società Sicuring s.r.l. ha collaborato per la campagna sicurezza. L’associazione di settore, con specifiche linee guida, ha cercato di entrare più nel dettaglio della materia, fornendo indicazioni più precise per quel che riguarda la problematica dell’applicazione degli standard per la cosiddetta “certificazione della sicurezza” alla complessa dinamica dei cantieri edili (sede fissa  cantiere dinamico  subappaltatori  fornitori). In questo documento (anch’esso composto, peraltro, da molte pagine), si delineano alcune soluzioni possibili per cercare di “sburocratizzare” le procedure degli SGSL. Una delle ipotesi suggerite dall’associazione dei costruttori, per esempio, è legata all’uso “flessibile” del piano operativo di sicurezza (POS), previsto dalla normativa nazionale come strumento:

  • di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi [artt. 17, 28, 29 e 89, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 81/2008];
  • complementare e di dettaglio al PSC per la gestione in sicurezza/coordinata dell’intervento della singola impresa in cantiere [art. 92, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008].

SE- SECURENGINEERING® UNICO, contiene quindi tutti i sottoprogrammi per aggiornale il DVR, il rischio chimico, la valutazione da esposizione rumore e vibrazioni, gestione manutenzione macchine ed impianti, ceck di controllo, il Pif, scadenziari, ecc. tutto quel che occorre all’ottemperamento richiesto.

Il piano operativo di sicurezza “flessibile”

La proposta dei costruttori è quella di strutturare il POS in modo dinamico per un uso differenziato, ossia prevedendo:

– un POS di base (denominato “preliminare” nel testo dell’associazione), relativo sia alle strutture fisse delle PMI (spesso uffici e capannoni per macchine e attrezzi) sia alle funzioni operative che l’impresa svolge (murature, scavi, calcestruzzo, posa pavimenti ecc.), con le relative procedure di sicurezza, indipendentemente dal contesto in cui poi dovranno essere realizzate (questo tipo di documentazione-procedura del POS rimane stabile nel tempo, fatta eccezione per cambiamenti che potranno intervenire sui materiali utilizzati, sulla tecnologia impiegata, sui macchinari coinvolti ecc.);

– un POS di cantiere, ossia un piano di base al quale devono essere aggiunte, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, le indicazioni di dettaglio complementari a quanto pianificato in fase di analisi dei rischi e delle interferenze dal PSC nel momento di codificare il coordinamento delle diverse imprese di cantiere (questo tipo di documentazione dovrà variare in funzione del ruolo svolto dall’impresa affidataria o subappaltatrice oltre che per le indicazioni derivanti dal PSC).

In questo modo è possibile ridurre i tempi e le energie necessarie poiché con un unico documento “statico dinamico” (“base cantiere”) si può dare concreto adempimento alle indicazioni formali di legge in funzione dei diversi contesti dove l’impresa dovrà operare.

Questo garantisce una minore attenzione alla parte formale (già pronta) e, di converso, un maggiore impegno verso quelli che sono gli effettivi rischi di ogni singolo cantiere (efficacia del piano).

Pur essendo una prima risposta al problema della “sburocratizzazione” delle procedure in edilizia in vista della “certificazione”, quanto proposto non attenua, se non in modo marginale, il rischio del “sovraccarico cartaceo”, poiché:

– di per sé il POS, per come è stato concepito dal legislatore nazionale, si configura come una mera raccolta documentale di altre disposizioni normative già disciplinate (si veda il DURC); il “cuore” tecnico del POS (indicazioni complementari e di dettaglio del PSC), finisce quindi, per essere “marginalizzato”, a causa della montagna di carta formale che lo precede (con cui spesso manca una vera e propria connessione operativa per la sicurezza);

– un documento cartaceo in cantiere, soprattutto se composto da centinaia di pagine di testo scritto (privo di immagini con testo molto fitto), è di fatto inutilizzabile ai fini della prevenzione e della gestione della sicurezza (SGSL).

Nel cantiere, infatti, trovano ruolo e dignità solo i disegni tecnici e i grafici (cosiddette “tavole di cantiere”), poiché chiari nell’esplicitare il contenuto da appendere, leggibile rapidamente sia dai tecnici sia dai lavoratori coinvolti nelle diverse operazioni di esecuzione;

– il POS rimane sempre e comunque un adempimento cartaceo che si aggiunge a quelli “burocratici” previsti dalle procedure del SGSL (i diversi POS dei molteplici cantieri devono essere, a loro volta, anche classificati, codificati e gestiti secondo le procedure OHSAS).

L’approccio per la semplificazione “qualitativa”

E’ evidente la necessità di un ulteriore passaggio di semplificazione, teso a concentrare sforzi ed energie sull’efficacia del POS piuttosto che sulla formalizzazione burocratica. Semplificazione che possa poi riverberarsi anche sulle procedure del SGSL, riducendo il rischio del “peso carta” senza rinunciare agli aspetti “qualitativi” del governo aziendale della prevenzione. Un’ipotesi possibile potrebbe nascere dalla lettura cosiddetta “in combinato disposto” sia degli standard di “certificazione” che delle disposizioni normative presenti in diversi articoli del TU, verificando le possibili “convergenze” funzionali e riportandole organicamente nello schema di POS “flessibile” proposto da ANCE. Obiettivo dichiarato di questa operazione è quello di far confluire i diversi passaggi in un’unica procedura per ridurre il “carico carta” di un SGSL, privilegiando la concretezza operativa senza però sminuire la qualità del sistema gestionale.

Analizzando il “combinato disposto” del TU, molte delle indicazioni presenti nell’art. 30 (modelli di gestione esimenti) possono essere soddisfatte senza dover implementare nuove procedure, ma semplicemente rispondendo concretamente ad altri obblighi normativi, con riferimento, in particolare, a:

– il documento di valutazione dei rischi (DVR), artt. 28 e 29;

– il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), art. 26;

– il piano operativo di sicurezza (POS), art. 17, art. 89, comma 1, lettera h), Allegato XV;

– la verifica dell’idoneità tecnico-professionale (ITP), art. 90, comma 9, Allegato XVII.

Tutte queste disposizioni possono essere ricondotte a un unico passaggio, soddisfacendo l’aspetto sia formale sia sostanziale. Per esempio, l’art. 30, TU, ha richiesto, tra i molti requisiti di un modello di gestione, anche quello relativo alla necessità che l’impresa indichi con precisione un’articolazione aziendale di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio.

Allo stesso modo, anche gli obblighi del DVR prevedono la necessità di definire una organizzazione aziendale che rispecchi un organigramma funzionale le cui concretizzazioni operative possono essere assegnate unicamente a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. Analogamente, anche nel POS è obbligatorio chiarire l’organigramma funzionale (sia stabile che di cantiere), identificando con molta chiarezza sia chi svolge i compiti preventivi di sicurezza (RSPP, ASPP, addetti primo soccorso, antincendio, evacuazione ecc.), sia i compiti decisionali in cantiere come, per esempio, il direttore tecnico di cantiere e il capocantiere.

Conclude il quadro la verifica dell’idoneità tecnico-professionale; ai sensi di quanto stabilito nell’Allegato XVII, il committente deve farsi consegnare dall’impresa i nominativi degli incaricati delle funzioni di sicurezza aziendale (in particolare, ancora una volta, il RSPP, l’ASPP, gli addetti all’emergenza, al primo soccorso, all’antincendio, all’evacuazione, il medico competente ecc.). E’ palese la ridondanza degli obblighi normativi che, in articoli diversi, richiedono la medesima informazione, l’organigramma aziendale per le funzioni della sicurezza (base e di cantiere).

Elemento ancora più paradossale se rapportato alla PMI del settore edile, spesso composta da padre-figlio e uno o due dipendenti (in prevalenza apprendisti), quasi sempre appoggiata su studi professionali esterni (o di categoria) per le funzioni dirigenziali della sicurezza (RSPP).

Questa ridondanza di informazioni non può che ingenerare un effetto boomerang, facendo percepire come “carico burocratico” quello che, invece, sottintende una profonda riflessione interna sulla produzione e sul controllo/gestione della prevenzione (compresi i costi necessari per realizzarla). Per semplificare, senza perdere in qualità, diventa necessario far convergere in un unico passaggio tutte queste duplicazioni, specificando:

– l’organigramma funzionale della sicurezza nella versione “stabile” della PMI (POS base);

– le variazioni dell’organigramma in funzione del cantiere in cui la PMI andrà a operare (POS di cantiere), chiarendo quali saranno le procedure di connessione con le altre figure della sicurezza presenti nello specifico ambito lavorativo (a cominciare dal coordinatore per la sicurezza e passando dall’impresa mandataria o affidataria).

Il “modello unico” su organigramma e funzioni di sicurezza in cantiere assolve anche l’ulteriore richiesta della committenza in merito all’idoneità tecnico-professionale e relativa alle nomine per la sicurezza. Consegnando il POS al coordinatore per la sicurezza (e, quindi, alla committenza) con le informazioni elencate sono assolti in un unico passaggio ben tre obblighi normativi del TU. Obblighi assolti che divengono quattro se il riferimento è al modello di gestione per la sicurezza previsto dall’art. 30; quest’ultimo, infatti, ha previsto come pre-requisito un’articolazione delle funzioni aziendali che assicuri le competenze tecniche necessarie a gestire i processi di prevenzione e di protezione.

L’analisi combinata della OHSAS 18001 e il TU

Il passaggio diviene completo se si amplia l’analisi leggendo in “combinato disposto” sia il TU che lo standard OHSAS 18001.

Sia nella fase della definizione delle politiche sia in quella della pianificazione, lo standard britannico ha previsto una specifica individuazione dei soggetti aziendali coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro, definendo ruolo e funzioni, oltre che competenze di intervento. Poiché è sempre richiesto l’aggiornamento delle procedure del SGSL in funzione dei cambiamenti organizzativi e di ciclo, l’aver suddiviso l’informazione nel POS di base e nel POS di cantiere risponde pienamente allo spirito del modello anglosassone.

In sintesi, l’organigramma SGSL nel “POS di base” e il suo aggiornamento per il “POS di cantiere” permette, in un solo passaggio, di soddisfare contemporaneamente sia la OHSAS 18001 sia gli obblighi normativi del TU .

Analoga riflessione, sempre come esempio, può essere realizzata in merito alla idoneità tecnico-professionale nel momento in cui è richiesto, per legge: l’organico medio dell’impresa, l’iscrizione all’INAIL, all’INPS e alla Cassa edile, le qualifiche professionali. Anche in questo caso un chiaro organigramma SGSL nel POS (base e di cantiere) può assolvere, contemporaneamente, sia le indicazioni del TU sia quelle dell’OHSAS.

Lo stesso può accadere, sempre per continuare con gli esempi, anche per la documentazione relativa alla formazione sulla sicurezza e professionale realizzata dall’azienda ai propri lavoratori. Anche in questo caso la stessa documentazione è richiesta dal SGSL, dall’idoneità tecnico-professionale e dal piano operativo per la sicurezza. Inserire questi documenti nel POS di base, quindi, equivale ad avere soddisfatto in un solo passaggio sia gli obblighi di legge che quelli della 18001. Lo standard britannico, infatti, non prevedendo in modo obbligatorio un “manuale per la sicurezza”, non presenta ostacoli formali nell’identificare il “POS-SGSL” (sia di base che di cantiere) come il documento di riferimento su cui basare la gestione del sistema sicurezza per le PMI del settore edile.

E’ chiaro che il ragionamento di integrazione e di semplificazione non si limita alla sola documentazione “amministrativa”, ma può essere trasposto anche per quel che riguarda le procedure di gestione in sicurezza delle singole funzioni lavorative (base e di cantiere), sia dal punto di vista di un SGSL sia del TUS.

Si ipotizzi che la PMI edile abbia una specifica gru a torre e il suo uso sia molto frequente nei cantieri in cui opera, soprattutto nelle fasi di sub-appalto per i lavori nei piani alti o in aree ristrette del centro storico con limitate zone di stoccaggio dei materiali costruttivi nelle vicinanze del cantiere. In questo caso, se si volesse limitare l’applicazione degli obblighi normativi e del SGSL al solo aspetto “cartaceo-burocratico”, uno stesso schema della gru utilizzata e una generica check-list degli adempimenti da fare sarebbero sufficienti a soddisfare le richieste sia del TU sia del SGSL. Si verrebbe a creare, però:

– una significativa ridondanza cartacea, poiché gli stessi documenti sarebbero più volte “fotocopiati” e ripetuti pedissequamente nei diversi “piani” e “procedure” previsti dal TU e dal SGSL;

– una assenza di prevenzione effettiva, poiché:

– nelle procedure SGSL, nate per gli impianti fissi e non per i cantieri, diverrebbe necessario un aggiornamento continuo per ogni cantiere in cui la gru è installata, variando le specificità e le procedure di controllo pre e post uso; è evidente il carico cartaceo che si verrebbe a creare, senza nessuna garanzia della trasposizione operativa in cantiere (il datore di lavoro tenderebbe a “delegare” al professionista esterno la procedura di aggiornamento continuo, percependo il SGSL come un ulteriore obbligo formale, peraltro costoso);

– nel POS sarebbe allegata la check-list generica, con la frase standard valida per tutti i cantieri (è ormai nota la frase, adeguata per tutti i contesti, “idoneo posizionamento”), senza nessuna correlazione operativa con il PSC (se la maggior parte dello sforzo organizzativo è mirato a “fotocopiare” più volte la stessa scheda in documenti diversi, ben poco tempo sarà dedicato alla connessione “pianificazione prevenzione”, soprattutto se redatta da un professionista esterno).

Nell’ipotesi opposta di semplificazione delle procedure, invece, si avrebbe un “POS base” già pronto e che fungerebbe sia da manuale SGSL sia da documento di valutazione dei rischi (DVR). Nella singola pagina dedicata alla gru sarà riportata l’indicazione base (standard) per la prevenzione nell’uso della grù “Avvisare l’inizio della manovra con segnalatore acustico”.

A fronte di un nuovo lavoro, invece, nel “POS cantiere” sarà inserita l’indicazione aggiornata che, in relazione a quanto previsto dal PSC, alla frase standard del “POS base” andrebbe ad aggiungere, “Previo via libera ottenuto dalla radio della gru interferente dell’impresa “Tale”, che ha la priorità nella movimentazione aerea dei carichi”.

In questo modo, oltre a concentrare l’attenzione progettuale sulla prevenzione effettiva degli incidenti, è soddisfatto non solo l’obbligo normativo del TU, ma anche garantito quanto formalmente richiesto dallo standard OHSAS 18000:2007 nel momento in cui richiede una “revisione” dei documenti e delle procedure ogni qual volta cambino le condizioni funzionali e operative per cui sono state elaborate, ovverosia, sempre per i cantieri in cui operano le PMI edili.

L’approccio semplificativo descritto, basando il modello gestionale sul “POS-SGSL” (“base cantiere”) e inserendo nel documento ununico flusso informativo (grazie al fatto che nelle PMI dell’edilizia molte sono le sovrapposizioni di funzione ed è predominante una catena decisionale “cortissima”) è possibile ridurre l’onere burocratico-cartaceo, privilegiando, invece, gli aspetti funzionali e di efficacia della prevenzione sul lavoro e in cantiere.

Share it