Il certificato di agibilità prima e dopo il T.U.

Il testo unico in materia di edilizia, ha introdotto importanti novità anche con riferimento al certificato di agibilità. La normativa relativa, tuttavia, non risulta sempre del tutto chiara. Di qui l’opportunità di un apposito schema di raffronto idoneo a evidenziare, in modo semplice ma anche esauriente, le nuove procedure per l’ottenimento del certificato e la nuova disciplina sostanziale in rapporto a quelle precedenti. Ciò tenendo nella giusta considerazione l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale maturata sino a oggi. Sarà così possibile acquisire le chiavi di lettura appropriate per la corretta applicazione delle innovazioni apportate dal testo unico.

  • Il certificato di agibilità nel testo unico
  • Il certificato di abitabilità/agibilità nella normativa previgente
  • L’ufficio competente alla ricezione della domanda e al rilascio del certificato

L’istanza per il rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata allo sportello unico (art. 5, comma 2, lett. a). Successivamente all’avvenuta presentazione dell’istanza lo sportello dovrà fornire, a richiesta, le informazioni che consentano di verificare lo stato della pratica (art. 5, comma 2, lett. b). Lo stesso ufficio sarà infine competente al rilascio del certificato (art. 5, comma 2, lett. e). Il comune è l’ente competente alla ricezione e al rilascio del certificato di abitabilità/agibilità (art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 425/1994). In conseguenza della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, proprie dell’autorità politica, e funzioni di carattere gestionale, il rilascio della certificazione compete al dirigente (o al responsabile del servizio nel caso di enti privi di dirigenza).

• La funzione del certificato

Il certificato assolve alla funzione di attestare “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa” (art. 24, comma 1). Ai fini del rilascio del certificato assumono pertanto rilievo tutti gli aspetti (sicurezza, igiene e sanità, risparmio energetico), che concorrono a rendere utilizzabile l’opera. Il certificato serve ad attestare la sussistenza delle condizioni igieniche e sanitarie prescritte per l’utilizzo dell’edificio da parte dell’uomo.

• Certificato di agibilità e di abitabilità

Il testo unico ha posto fine alla distinzione tra certificato di agibilità e certificato di abitabilità. Ill certificato di agibilità è quindi necessario sia per i manufatti destinati all’abitazione sia per quelli aventi diversa destinazione d’uso. L’utilizzo al quale le opere sono destinate conserva tuttavia ancora rilevanza in quanto comporterà la necessità di criteri differenziati per verificarne l’effettiva fruibilità.

Il certificato di abitabilità è in relazione agli immobili destinati all’abitazione. Il certificato di agibilità è invece in rapporto con i manufatti aventi diversa destinazione.

• Le opere soggette a certificazione

Il certificato di agibilità è necessario per gli edifici, vale a dire per gli organismi edilizi destinati a un utilizzo che comporta la permanenza dell’uomo. Tale permanenza potrà risolversi nella semplice frequentazione, come per l’immobile destinato a un’attività produttiva, o nel soggiorno prolungato, com’è per le abitazioni. Ciò posto, sono in specifico soggette all’acquisizione della certificazione: a. le nuove costruzioni; b. le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c. gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli stessi edifici o degli impianti in essi installati (art. 24, comma 2). Anche l’installazione di nuovi impianti o la modifica sostanziale di quelli esistenti, in conseguenza della loro attitudine a influenzare le condizioni di sicurezza e di risparmio energetico dell’edificio, comporterà dunque la necessità dell’acquisizione della certificazione. Sono soggette a certificazione le opere destinate a un utilizzo che comporta la permanenza dell’uomo. La permanenza dovrà comunque essere di durata sufficiente da richiedere la presenza di condizioni minime di igiene e salubrità. A tale scopo occorre considerare l’utilizzo al quale il manufatto, in relazione alle sue caratteristiche, è ordinariamente destinato, prescindendo quindi dall’uso che ne venga fatto in concreto. Il certificato è necessario, oltre che per i nuovi organismi edilizi, anche per gli interventi sugli stessi eseguiti che possiedano l’attitudine a modificare le condizioni igieniche e sanitarie preesistenti. La certificazione sarà necessaria, per esempio, nel caso dell’ampliamento, della ristrutturazione e anche del mutamento di destinazione d’uso. Qualora le opere interessino solamente una parte dell’organismo edilizio, il certificato non sarà necessario per l’intero manufatto ma solamente per la porzione interessata dai lavori (artt. 220 e 221 del R.D. 1265/1934).

• Le opere per le quali non occorre l’acquisizione

Il certificato di agibilità risulta prescritto solamente con riferimento agli edifici e agli impianti in essi installati (art. 24, comma 1). Non è pertanto necessario per le opere che non siano qualificabili come edifici in quanto non destinate alla frequentazione dell’uomo (com’è nel caso dei cartelli pubblicitari, degli accessi stradali o delle diramazioni dalla strada ai fabbricati laterali che pur sono soggette a una specifica normativa intesa ad assicurarne la sicurezza). Il certificato non è inoltre necessario per gli interventi che non possiedono l’attitudine a modificare le condizioni di igiene, salubrità, sicurezza e risparmio degli edifici esistenti. Il certificato non è necessario per gli interventi che non possiedono l’attitudine a modificare le condizioni igieniche e sanitarie degli edifici esistenti (art. 220 del R.D. 1265/1934). Non è inoltre necessario per le strutture non destinate alla frequentazione dell’uomo.

• I soggetti tenuti alla presentazione della richiesta

Sono tenuti a richiedere il rilascio del certificato il titolare del permesso di costruire o colui che ha presentato la denuncia di inizio attività, i loro successori o aventi causa (art. 24, comma 3). La richiesta per il rilascio del certificato deve essere presentata dal proprietario (art. 4, comma 1, del D.P.R. 425/1994).

• Il termine per la presentazione

La richiesta, corredata di tutta la documentazione prescritta, deve essere inoltrata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento (art. 25, comma 1).

La richiesta deve essere presentata prima dell’utilizzo dell’edificio, il quale potrà essere adibito alla frequentazione dell’uomo solamente dopo l’avvenuto rilascio del certificato o la formazione del silenzio-assenso (art. 4, comma 1, del D.P.R. 425/1994).

• Le sanzioni in caso di mancata presentazione dell’istanza

La mancata presentazione della domanda nel termine stabilito comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3). Ai fini dell’applicazione della sanzione è necessario e sufficiente il semplice decorso di 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura.

L’utilizzo dell’edificio in assenza della certificazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150 mila a lire 900 mila (art. 221 del T.U. sulle leggi sanitarie 1265/1934). Le sanzioni possiedono rilevanza solo amministrativa. Ciò per effetto della modifica operata con l’art. 70 del D.Lgs. 507/1999 in quanto in precedenza il fatto costituiva reato. Le sanzioni sono applicabili solamente in caso di effettivo utilizzo dell’edificio in assenza della prescritta certificazione.

• La finalità delle sanzioni amministrative

Le sanzioni previste per l’ipotesi di mancata richiesta del certificato sono intese a impedire l’esistenza di edifici non conformi alla normativa in materia di igiene, sanità, risparmio energetico e di sicurezza, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Si intende così evitare l’esistenza di strutture che possano rappresentare un generico pericolo per la collettività. Non costituisce pertanto causa esimente dall’applicazione delle sanzioni la dimostrazione che il fabbricato non è stato in realtà utilizzato. Le sanzioni intendono impedire l’effettivo utilizzo del fabbricato prima dell’avvenuto accertamento delle condizioni igieniche e sanitarie allo scopo necessarie da parte delle autorità competenti.

• I documenti da allegare alla richiesta

La domanda intesa al rilascio del certificato deve essere corredata della seguente documentazione: a. richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dal richiedente, che lo sportello unico, successivamente al ricevimento, dovrà provvedere a trasmettere al catasto (art. 25, comma 1, lett. a); b. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il privato attesta che l’opera è conforme a quella prevista nel progetto approvato o presentato con la denuncia di inizio attività, che i muri si sono prosciugati e che gli ambienti sono salubri (art. 25, comma 1, lett. b). La dichiarazione proviene dallo stesso richiedente e quindi dal titolare del permesso di costruire ovvero dal presentatore della denuncia, dai loro successori o aventi causa (e non più dal direttore dei lavori come in precedenza); c. dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici a uso civile alle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 1, lett. c); d. dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli edifici a uso civile alla normativa in materia di contenimento di consumo di energia negli edifici a uso civile ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 1, lett. c); e. nel caso della realizzazione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica, il richiedente dovrà altresì allegare alla richiesta una copia del certificato di collaudo statico. Ciò, tuttavia, solamente quando all’adempimento non abbia già provveduto il collaudatore dei lavori (al quale il comma 7 dell’art. 67 assegna il compito della trasmissione allo sportello unico); f. dichiarazione, resa dal tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, laddove non già in possesso dello sportello unico (art. 25, comma 3, lett. d). Il procedimento inteso al rilascio del certificato di abitabilità e di agilità rappresenta l’occasione per richiedere l’adempimento di numerosi obblighi estranei all’aspetto igienico-sanitario ma comunque connessi alla realizzazione dell’opera e dei quali sarebbe difficile assicurare l’osservanza. Si tratta dei cosiddetti procedimenti “collegati”. Costituiscono l’oggetto di procedimenti collegati, per esempio, l’obbligo della produzione del certificato di collaudo e della dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile. Tali adempimenti non risultano infatti immediatamente attinenti con le condizioni igieniche e sanitarie dell’immobile. Occorre allo scopo considerare che i procedimenti collegati possiedono carattere tassativo e sono quindi solamente quelli contemplati espressamente dalla normativa, non potendo il comune prevederne di nuovi. La documentazione da presentare per l’ottenimento del certificato può essere distinta in relazione all’attinenza o meno con il profilo igienico-sanitario:

a. documentazione attinente al profilo igienico sanitario: dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato nonché di avvenuta prosciugatura dei muri e di salubrità degli ambienti resa dal direttore dei lavori (art. 4, comma 1, del D.P.R. 425/1994). La dichiarazione di conformità delle opere realizzate con quelle progettate deve considerarsi attinente al profilo igienico-sanitario dell’immobile in quanto si collega al visto reso dal sindaco sul progetto ai sensi dell’art. 220 del T.U. 1265/1934. Tale dichiarazione, infatti, serve a trasferire sulle opere effettivamente realizzate il giudizio positivo espresso preventivamente dal comune sui profili igienici e sanitari risultanti dalla progettazione e valutabili in astratto;

b. documentazione non attinente al profilo igienico e sanitario: certificato di collaudo; dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione (art. 4, comma 1, del D.P.R. 425/1994); dichiarazione, resa dal tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; dichiarazione di conformità alla normativa in materia di risparmio energetico contenuta nella legge 10/1991; attestazione di conformità alla normativa in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge 41/1990. La distinzione tra documentazione attinente e non attinente è importante in quanto consente di determinare le conseguenze derivanti dall’omessa presentazione.

• La comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento

Lo sportello unico è tenuto a comunicare al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento (art. 25, comma 2).

La comunicazione del responsabile del procedimento costituisce un atto dovuto in base alla normativa generale sul procedimento amministrativo contenuta nella legge 241/1990 e nel relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 300/1992 (art. 3, commi 5 e 6). La comunicazione è pertanto necessaria anche se non prevista dal D.P.R. 425/1994.

• Le verifiche che il comune è tenuto a compiere prima del rilascio del certificato I

l testo unico richiede espressamente che prima del rilascio del certificato, lo sportello unico verifichi la regolarità della seguente documentazione (art. 25, comma 3):

a. richiesta di accatastamento dell’edificio (art. 25, comma 3, lett. c);

b. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il privato attesta che l’opera è conforme a quella prevista nel progetto approvato o presentato con la denuncia di inizio attività, che i muri si sono prosciugati e che gli ambienti sono salubri (art. 25, comma 3, lett. c);

c. dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici a uso civile alle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 3, lett. c);

d. dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli edifici a uso civile alla normativa in materia di contenimento di consumo di energia negli edifici a uso civile ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 3, lett. c);

e. dichiarazione, resa dal tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (art. 25, comma 3, lett. d);

f. nel caso della realizzazione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica, il certificato di collaudo statico (art. 25, comma 3, lett. a);

g. il certificato rilasciato dal competente ufficio tecnico della regione previsto dall’art. 62 del T.U., attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del testo unico;

h. il parere dell’ASL riferito al progetto o l’autocertificazione sostitutiva resa dall’interessato, sempre con riferimento al progetto, attestante la conformità igienico-sanitaria e già in possesso dello sportello unico (art. 5, comma 3, lett. a); i. il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio, anch’esso già in possesso dello sportello unico in quanto riferito al progetto (art. 5, comma 3, lett. b). Prima del rilascio della certificazione, il comune deve verificare la regolarità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta a corredo dell’istanza (art. 4 del D.P.R. 425/1994).

• La richiesta di documentazione ulteriore

Il responsabile del procedimento può richiedere all’interessato la presentazione di documentazione ulteriore rispetto a quella già prodotta (art. 25, comma 5). Ciò, però, solamente nel rispetto delle seguenti due condizioni:

a. non debbono essere trascorsi più di 15 giorni dalla presentazione della domanda (e a tale scopo farà fede il protocollo dell’ente);

b. la richiesta deve riguardare documentazione che non sia già nella disponibilità del comune o che non possa comunque essere dallo stesso autonomamente acquisita.

Il responsabile del procedimento può richiedere all’interessato la presentazione di documentazione ulteriore rispetto a quella già presentata. A tale scopo è necessario che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a. la richiesta deve essere “tempestiva” (art. 4, comma 4, del D.P.R. 425/1994, il quale però non chiarisce entro quali termini la richiesta dell’amministrazione possa essere qualificata tale mentre risulta inapplicabile la disposizione contenuta all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 300/1992 essendo la stessa riferita all’irregolarità o incompletezza della domanda e occorrendo quindi fare riferimento all’art. 5, comma 1, dello stesso D.P.R., che prescrive anch’esso la tempestività della domanda);

b. la richiesta deve riguardare documentazione che non sia già nella disponibilità del comune o che questo non possa comunque autonomamente acquisire.

• Gli effetti della richiesta di integrazione documentale

La richiesta di integrazione dei documenti produce l’interruzione del termine di 30 stabilito dal T.U. per il rilascio del certificato di agibilità. Tale termine ricomincerà dunque a decorrere di nuovo per intero dal momento della ricezione della documentazione integrativa (art. 25, comma 5). Il termine di 30 giorni per il rilascio del certificato viene interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa. Ricomincerà pertanto a decorrere nuovamente per intero dal momento della presentazione degli atti richiesti (art. 4, comma 5, del D.P.R. 425/1994).

• Il carattere eventuale dell’ispezione delle opere da certificare

Prima del rilascio del certificato il comune può ispezionare l’edificio. L’effettuazione dell’ispezione ha carattere meramente eventuale e risulta pertanto rimessa all’apprezzamento del responsabile (art. 25, comma 3). Il compimento dell’ispezione non necessita di specifica motivazione. Entro il termine di 30 giorni stabilito per il rilascio del certificato il comune può ispezionare l’edificio allo scopo di accertare la sussistenza delle condizioni prescritte. L’effettuazione dell’ispezione ha carattere meramente eventuale e risulta pertanto rimessa all’apprezzamento del responsabile (art. 4, comma 2, del D.P.R. 425/1994). Il certificato deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (art. 4, comma 2, del D.P.R. 425/1994). Ciò sempre che il comune non abbia richiesto la produzione di documentazione integrativa, interrompendo così il termine.

• Il termine per il rilascio del certificato

Il comune provvede al rilascio del certificato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (art. 25, comma 3). Ciò a meno che il responsabile del procedimento non abbia richiesto documentazione integrativa, interrompendo così il termine. Il certificato deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (art. 4, comma 2, del D.P.R. 425/1994). Ciò sempre che il comune non abbia richiesto la produzione di documentazione integrativa, interrompendo così il termine.

• La formazione del silenzio-assenso

Il dirigente o il responsabile di servizio deve rilasciare il certificato di agibilità nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa istanza (art. 25, comma 3). Qualora ciò non avvenga il silenzio dell’amministrazione assume significato di assenso (art. 25, comma 3). Il silenzio- assenso sull’istanza matura con il decorso di 30 o di 60 giorni, in relazione alla documentazione a corredo del titolo edilizio utilizzato per la realizzazione dell’intervento. In particolare:

a. il silenzio-assenso matura con il decorso di 30 giorni quando il progetto a base del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività risulti corredato dal parere ASL che ne attesti la corrispondenza alle norme igienico-sanitarie (art. 25, comma 4);

b. il silenzio-assenso matura invece con il decorso di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza quando la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie risulti attestata dallo stesso interessato mediante apposita autocertificazione (art. 25, comma 4).

Il silenzio-assenso costituisce un rimedio che la legge accorda al cittadino contro la colpevole inerzia dell’amministrazione. La previsione del silenzio-assenso non legittima però, in alcun modo, l’inerzia dello sportello unico, il quale è quindi tenuto a provvedere in modo espresso sull’istanza dell’interessato. La situazione è infatti sostanzialmente differente rispetto a quanto avviene nella denuncia di inizio attività, nella quale è il privato, in sostituzione dell’ente pubblico, ad accertare la ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività (mentre all’amministrazione spetta un ruolo di verifica sulla veridicità di quanto dichiarato). Nella procedura per il rilascio del certificato di agibilità il compito dell’effettuazione degli accertamenti spetta invece al comune. Il dirigente o il responsabile di servizio deve rilasciare il certificato nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda (art. 4, comma 2, D.P.R. 425/1994). Qualora ciò non avvenga il silenzio dell’amministrazione non assume immediatamente significato di assenso, essendo necessario il decorso di ulteriori 15 giorni. Il silenzio acquisisce pertanto valore di assenso solamente dopo il decorso di 45 giorni dalla presentazione dell’istanza (art. 4, comma 3, D.P.R. 425/1994). Il più lungo termine richiesto per la formazione del silenzio-assenso rispetto a quello prescritto per il rilascio della certificazione assolve alla finalità di consentire agli uffici la verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie anche oltre la scadenza del termine assegnato e prima del consolidamento dell’aspettativa dell’interessato. Ciò in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti. Resta ferma l’inadempienza dell’ufficio che non abbia provveduto alla definizione espressa dell’istanza nel prescritto termine di 30 giorni, inadempienza che sarà ancora più grave se non verrà adottato alcun provvedimento definitivo neppure nel più ampio termine di 45 giorni.

• Le condizioni necessarie per la maturazione del silenzio-assenso

Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza del privato intesa all’ottenimento del certificato di agibilità assume significato di assenso solamente quando le dichiarazioni rese risultino veritiere e la domanda sia completa di tutta la documentazione prescritta (art. 20, comma 1, della legge 241/1990 e art. 3 del D.P.R. 300/1992). Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza del privato intesa all’ottenimento del certificato di agibilità assume significato di assenso solamente quando le dichiarazioni rese risultino veritiere e la domanda sia completa di tutta la documentazione prescritta (art. 20, comma 1, della legge 241/1990 e art. 3 del D.P.R. 300/1992).

• Gli effetti derivanti dall’incompletezza della documentazione allegata

L’incompletezza della documentazione allegata alla richiesta del certificato di agibilità può produrre effetti di duplice ordine:

a. la mancata allegazione della richiesta di accatastamento rende l’istanza improcedibile (art. 25, comma 5, con l’avvertenza che l’improcedibilità si verificherà anche se lo sportello unico non provveda a richiedere l’integrazione della documentazione presentata nel prescritto termine di 15 giorni, per effetto degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 300/1992). L’adempimento risulta infatti “collegato” al procedimento per il rilascio del certificato di agibilità allo scopo di assicurarne l’assolvimento, senza che sussista un’attinenza diretta con l’oggetto proprio di tale procedimento. Attraverso l’improcedibilità, la normativa intende garantire l’osservanza dell’obbligo “collegato”. Il privato non potrà neppure beneficiare della formazione del silenzio-assenso con il decorso dei termini prescritti;

b. l’assenza della restante documentazione, in quanto relativa a profili effettivamente correlati all’agibilità dell’edificio, non impedirà la procedibilità dell’istanza ma il decorso del tempo prescritto non potrà acquisire significato di assenso (art. 20, comma 1, legge 241/1990 e art. 3 del D.P.R. 300/1992, ma occorre qui considerare che l’improcedibilità potrà comunque derivare dalla tempestiva richiesta di documentazione integrativa inoltrata dal comune ai sensi dell’art. 25, comma 5). Sarà comunque necessario che la documentazione sia riferita a fatti autonomamente accertabili dallo sportello unico. Le conseguenze derivanti dalla carenza della documentazione prescritta saranno anche qui di due ordini. In particolare:

a. la mancata produzione della documentazione relativa ai cosiddetti procedimenti “collegati” (vale a dire non attinenti al profilo igienico e sanitario dell’immobile), produrrà l’improcedibilità dell’istanza (art. 4, comma 4, del D.P.R. 425/1994, con l’avvertenza che l’improcedibilità si verificherà anche se lo sportello unico richieda l’integrazione della documentazione presentata in modo non “tempestivo”, per effetto degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 300/1992). La domanda dell’interessato non potrà quindi avere corso. Ciò allo scopo di assicurare l’osservanza dell’obbligo. Il privato non potrà neppure beneficiare della formazione del silenzio-assenso con il decorso dei termini prescritti;

b. l’assenza della documentazione che concorre a dimostrare l’igiene e la salubrità delle opere non renderà improcedibile l’istanza ma il decorso del tempo prescritto non potrà acquisire significato di assenso (art. 20, comma 1, legge 241/1990 e art. 3, D.P.R. 300/1992, ma occorre considerare che l’improcedibilità potrà comunque derivare dalla tempestiva richiesta di documentazione integrativa inoltrata dal comune ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.P.R. 425/1994). Affinché l’istanza possa essere definita occorrerà comunque che la documentazione mancante sia riferita a fatti che l’ufficio tecnico comunale possa autonomamente accertare.

• La certificazione delle opere abusive

Le opere abusive che possiedano i requisiti necessari, su richiesta del privato, debbono essere dichiarate agibili. L’interessato dovrà allegare all’istanza tutti gli atti prescritti dalla vigente normativa, a eccezione di quelli che sia impossibile produrre a motivo del carattere abusivo. L’impossibilità di presentare tutta la documentazione prescritta comporterà l’inoperatività del silenzio-assenso. Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità seguirà il proprio corso indipendentemente da quello inteso al sanzionamento degli abusi commessi.

I certificati di abitabilità e di agibilità servono ad attestare la sussistenza delle condizioni igieniche e sanitarie necessarie a consentire l’utilizzo dell’immobile. Nel compimento di tali verifiche non assumono pertanto rilievo valutazioni di natura urbanistica. Sulla base di questo presupposto essenziale la giurisprudenza amministrativa prevalente ritiene che anche l’opera abusiva in possesso delle condizioni igieniche e sanitarie allo scopo necessarie debba essere dichiarata abitabile o agibile. Gli accertamenti igienici e sanitari finalizzati al rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità costituiscono l’occasione per la verifica della legittimità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico. La rilevazione di eventuali abusi comporterà l’attivazione delle procedure sanzionatorie relative. Il procedimento per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità e quello per l’applicazione delle sanzioni urbanistiche seguiranno tuttavia percorsi del tutto autonomi, in corrispondenza con la diversità degli interessi tutelati.

• Il rilascio del certificato per le opere abusive e il presunto contrasto con il principio di univocità dell’azione amministrativa

Il rilascio del certificato di agibilità per l’edificio abusivo in possesso di tutti i caratteri allo scopo richiesti, potrebbe apparire in contrasto con i principi di univocità e coerenza dell’azione amministrativa. In realtà così non è perché l’opera abusiva, in quanto tale, è già stata realizzata e non si pongono quindi quelle esigenze di raccordo presenti per le opere ancora da eseguire. Il rilascio del certificato per l’edificio abusivo in possesso di tutti i caratteri allo scopo richiesti, potrebbe apparire in contrasto con i principi di univocità e coerenza dell’azione amministrativa. In realtà così non è perché l’opera abusiva, in quanto tale, è già stata realizzata e non si pongono quindi quelle esigenze di raccordo presenti per le opere ancora da eseguire.

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