L’illuminazione di emergenza nei condomini
L’illuminazione di sicurezza (o di emergenza) è quell’illuminazione destinata a evidenziare le vie di evacuazione e a garantire che possano essere sempre individuate ed utilizzate con sicurezza durante l’evacuazione di una zona o in presenza di coloro che tentano di completare un’operazione potenzialmente pericolosa prima di lasciare la zona stessa.
In generale, quindi, è di particolare importanza, onde evitare pericoli di sorta.
Nei condomini ad uso prettamente civile non si applicano regole particolari per la sicurezza delle persone e delle cose. Trovano però applicazione il D.M. 268/87 (“Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione”) e le norme della serie UNI-EN 81 (Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori), qualora l’edificio sia munito di ascensore.
In particolare, il D.M. 246/87 prevede che negli edifici con altezza antincendio superiore a 32 m debba essere obbligatoriamente presente un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un’affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo. Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.
La norma UNI-EN 81 presta, inoltre, una particolare attenzione per quanto concerne lo stato di illuminazione, prevedendo che “l’illuminazione naturale o artificiale, a livello del pavimento in prossimità della porta di piano, deve essere non inferiore a 50 lx in modo che l’utente possa vedere cosa succede quando apre la porta di piano per entrare in cantina, anche nel caso di mancanza di illuminazione di questa”.Infine, la Legge 186/68, inerente alla “regola dell’arte”, ribadisce che gli impianti elettrici realizzati secondo le norme del CEI Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d’arte. La norma CEI 64-50 (“Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici – Criteri generali”) oltre a ribadire i principi del D.M. 246/87 raccomanda anche un’illuminazione di emergenza per gli edifici con altezza antincendio compresa fra i 24 e 32 m (allo scopo per il livello di illuminamento si consiglia maggiore o uguale a 5 lx presso scale e porte, maggiore o uguale a 2 lx in ogni altro ambiente).
In conclusione, nei condomini ad uso prettamente civile l’illuminazione di sicurezza è obbligatoria per altezze antincendio superiori a 32 m; viene però consigliata anche per le altezze antincendio intermedie (24 – 32 m).
La situazione é diversa qualora nel condominio siano presenti lavoratori; in tal caso, assumendo l’amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, vanno rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed è pertanto prescritta l’illuminazione di sicurezza.
Si ritiene, inoltre, consigliabile l’installazione dell’illuminazione di emergenza anche in edifici dove ci possono essere problemi particolari (es. presenza di barriere architettoniche che possono costituire pericolo per le persone; dove, per l’assenza di illuminazione, in caso di guasto possa esistere pericolo – caduta, urti, ecc.).