Procedure per la classificazione di resistenza al Fuoco

Ai fini della prevenzione incendi

Art. 1. Classificazione

1. La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni, nonché le modalità di redazione del rapporto di prova in forma completa di porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per quanto da essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2.

2. La valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la prova a fuoco secondo la curva di riscaldamento prevista dalla UNI EN 1363-1, va condotta previo il condizionamento meccanico previsto al punto 10.1.1, comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il condizionamento meccanico va eseguito secondo quanto descritto nell’allegato A.

3. Ai fini della successiva omologazione, la classificazione delle porte resistenti al fuoco si effettua secondo quanto indicato nello specifico punto della tabella 4 della decisione della Commissione del 3 maggio 2000, riportato nell’allegato B al presente decreto.

4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI e’ da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente.

Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l’impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzate porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.

5. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell’interno cura gli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dell’interno 26 marzo 1985. Per l’effettuazione di prove valide ai fini delle omologazioni secondo le norme di cui al comma 1 del presente articolo, la suddetta Direzione centrale predisporrà la modulistica occorrente per il rilascio del rapporto e del certificato di prova.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) per «Omologazione» si intende l’atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa, illustrata nel presente decreto, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento e’ autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato di prova integrate dalle variazioni riportate nell’allegato C;

b) per «Prototipo» si intende il campione, parte del campione medesimo e/o la documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione della porta omologata, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova;

c) per «Porta omologata» si intende la porta o altro elemento di chiusura per la quale il produttore ha espletato la procedura di omologazione;

d) per «Produttore» della porta resistente al fuoco, si intende il fabbricante residente in uno dei paesi dell’Unione europea, ovvero in uno dei paesi costituenti l’accordo SEE, nonche’ ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti come rappresentante autorizzato dallo stesso purche’ residente in uno dei Paesi dell’Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l’accordo SEE;

e) per «Laboratorio» si intende l’area di protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno o altro laboratorio italiano autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell’interno 26 marzo 1985, ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell’Unione europea o dei Paesi contraenti l’accordo SEE, che provvede alla esecuzione delle prove e all’emissione del certificato di prova ai fini dell’omologazione della porta resistente al fuoco;

f) per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio o da un organismo di certificazione, con il quale, sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto a prova;

g) per «Rapporto di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio a seguito della prova, riportante quanto indicato al punto 12 della norma EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma EN 1363-1;

h) per «Dichiarazione di conformità» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità della porta resistente al fuoco alla porta omologata e contenente, tra l’altro, i seguenti dati:

h.1) nome del produttore;

h.2) anno di costruzione;

h.3) numero progressivo di matricola;

h.4) nominativo del laboratorio e dell’organismo di certificazione se diversi;

h.5) codice di omologazione;

h.6) classe di resistenza al fuoco.

Con la dichiarazione di conformità il produttore si impegna a garantire comunque la prestazione certificata, quali che siano le modifiche apportate alla porta resistente al fuoco tra quelle consentite nell’atto di omologazione;

i) per «Marchio di conformità» si intende l’indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sulla porta resistente al fuoco contenente almeno il numero progressivo di matricola ed il codice di omologazione;

j) per «Libretto di installazione, uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte resistenti al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti contenuti:

j.1) modalità ed avvertenze d’uso;

j.2) periodicità dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno semestrale;

j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione, uso e manutenzione della porta;

j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

Art. 3. Utilizzazione

1. Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all’applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi devono essere omologate.

2. La documentazione da disporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco è composta da:

a) copia dell’atto di omologazione della porta;

b) dichiarazione di conformità alla porta omologata;

c) libretto di installazione, uso e manutenzione.

3. L’installatore e’ tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1.

4. L’utilizzatore e’ tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d’uso e manutenzione di cui all’art. 2, lettera j), presenti nel libretto di uso e manutenzione.

Art. 4. Procedure per il rilascio dei certificati di prova

1. Le procedure di cui al presente articolo si applicano ai laboratori autorizzati ai sensi del decreto 26 marzo 1985.

2. Per l’ottenimento del certificato di prova ai fini del rilascio dell’omologazione si adotta la seguente procedura:

a) il produttore trasmette l’istanza e la documentazione tecnica relativa al campione da sottoporre a prova;

b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede, entro trenta giorni, l’invio della campionatura di prova e comunica l’importo della somma occorrente per l’esecuzione delle prove;

c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta comprensiva del campione testimone previsto all’art. 14 del decreto 26 marzo 1985 e l’attestato di versamento relativo alla somma di cui alla precedente lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio; in caso di mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;

d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della campionatura e del pagamento di cui alla lettera c);

e) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova entro novanta giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco cronologico e si impegna a conservare, in locale idoneo, il campione testimone per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del certificato di prova.

Art. 5. Procedure per il rilascio dell’atto di omologazione

1. Il rilascio dell’atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche.

2. Per l’ottenimento dell’atto di omologazione della porta resistente al fuoco si adotta la seguente procedura:

a) il produttore inoltra apposita istanza all’area di protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno, corredata dal certificato di prova a lui intestato, rilasciato dal laboratorio, in originale;

b) l’area di protezione passiva avvia il procedimento amministrativo e comunica all’interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, l’importo della somma occorrente per il rilascio;

c) il produttore invia l’attestato di versamento relativo alla somma di cui alla precedente lettera entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell’area di protezione passiva; in caso di mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;

d) l’area di protezione passiva, valutata la documentazione presentata, provvede, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza dell’attestato di versamento, a rilasciare al produttore l’atto di omologazione della porta resistente al fuoco contenente tutte le modifiche consentite sul prototipo, motivando l’eventuale diniego.

3. L’area di protezione passiva renderà noto, periodicamente, l’elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.

Art. 6. Omologazione di porte certificate in ambito comunitario

1. Le porte resistenti al fuoco legalmente certificate in uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti l’accordo SEE, sulla base delle norme di cui all’art. 1 secondo metodi di controllo riconosciuti in uno degli stessi Paesi, possono essere omologate in Italia per essere impiegate nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2. A tale fine, il produttore deve seguire le procedure previste all’art. 5, garantendo l’identificazione delle modalità di controllo riconosciute dal Paese dell’Unione europea ovvero contraente l’accordo SEE.

3. Tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana.

Art. 7. Obblighi e responsabilità per il produttore

1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti sotto la sua personale responsabilità civile e penale:

a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione di conformità di cui all’art. 2, lettera h);

b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia dell’atto di omologazione cui fa riferimento la dichiarazione di cui al comma precedente;

c) fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto d’uso e manutenzione di cui all’art. 2, lettera j);

d) applicare, sulla porta resistente al fuoco, il marchio di conformità di cui all’art. 2, lettera i);

e) consentire l’accesso ai locali di deposito, fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei prodotti stessi e consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo di cui al successivo art. 8.

Art. 8. Controlli e vigilanza

1. Il Ministero dell’interno ha facoltà di effettuare controlli e verifiche, sulle porte resistenti al fuoco omologate.

2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.

3. Con successivo provvedimento relativo ai controlli sui prodotti antincendio omologati dal Ministero dell’interno, saranno stabiliti i criteri e le modalità di individuazione, di prelievo e di esecuzione delle verifiche delle porte da sottoporre a controllo, nonche’ gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori per le operazioni descritte.

Art. 9. Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell’omologazione

1. L’omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche, qualora il produttore dichiari che la porta resistente al fuoco non abbia subito modifiche. Il rinnovo dell’atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche.

2. L’omologazione non e’ rinnovabile in caso di revoca.

3. L’omologazione decade automaticamente se la porta resistente al fuoco subisce una qualsiasi modifica non prevista nell’atto di omologazione. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l’adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.

4. Il Ministero dell’interno ha facoltà di revocare l’omologazione se:

a) viene rilevata la non conformità della porta resistente al fuoco alla porta omologata;

b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati all’art. 7.

5. La revoca o la decadenza dell’omologazione comportano il divieto dell’immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per la porta resistente al fuoco omologata.

 D.M. 21/06/2004

Share it