Vantaggi della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

OBBLIGHI DAL 1 GENNAIO 2010 GARANTIRE UNA PRODUZIONE DI 1 KW PER CIASCUNA UNITÀ ABITATIVA E DI 5 KW PER I FABBRICATI INDUSTRIALI.

Il decreto mille proroghe all’ art. 29 – legge n. 14 del 27 febbraio 2009 – in vigore dal 1°marzo 2009, stabilisce che la scadenza del 1 gennaio 2009 prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è stata procrastinata di un anno; pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2010, il regolamento edilizio dei Comuni dovrà prevedere l’obbligo, per il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica:

  • non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento.
  • non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, di superficie non inferiore a 100 metri quadrati.

La disposizione è vincolante solamente per i Comuni e pertanto l’obbligo per i progettisti e per i privati scatterà a seguito dell’avvenuto adeguamento dei regolamenti locali.

Le normative di riferimento e si soffermano sull’uso di fonti rinnovabili di energia, oggetto negli ultimi anni di una viva attenzione da parte dei privati, soprattutto sul fronte delle agevolazioni fiscali.

Si fa notare la differenza di sostanziale rilevanza rispetto all’art. 4 del D.P.R. n. 380 del 2001 dove si indicavano solo pannelli fotovoltaici, mentre il nuovo testo offre la possibilità dell’installazione in generale di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, prevede che l’installazione di impianti solari (termici o fotovoltaici) non è da assoggettare a DIA nel caso in cui i moduli:

  • siano aderenti o integrati nei tetti degli edifici;
  • con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
  • i componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi;
  • la superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto stesso.

Per giustificare una deroga è necessaria l’assoluta incompatibilità con le caratteristiche essenziali dell’intervento. Non sarebbe quindi sufficiente una significativa maggiore dispendiosità e neppure una particolare difficoltà derivante per esempio dall’utilizzo di tecniche innovative.

La presenza delle condizioni ostative dovrà essere adeguatamente dimostrata dall’interessato, il quale sarà comunque tenuto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella massima misura consentita dall’intervento di cui si tratta.

La disposizione indica sì, la quantità di energia elettrica da produrre, ma rimette agli interessati l’esatta individuazione della fonte rinnovabile da utilizzare fra quelle individuate dalla legge. I regolamenti edilizi potranno privilegiare le fonti maggiormente compatibili con il territorio di competenza ovvero lasciare piena facoltà di scelta.

Le fonti rinnovabili di energia sono costituite da:

  • sole,
  • vento,
  • energia idraulica,
  • risorse geotermiche,
  • maree – moto ondoso,
  • trasformazione dei rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali.

In sede di adeguamento della propria normativa regolamentare i Comuni dovranno determinare ogni profilo tecnico necessario a rendere le disposizioni applicabili; saranno, inoltre, tenuti a stabilire le modalità di installazione e tutti gli altri profili tecnici necessari.

La previsione dell’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è posta dalla legge in relazione al rilascio del permesso di costruire; gli uffici sono dunque tenuti alla verifica del rispetto della relativa disposizione regolamentare prima del rilascio del permesso, mediante l’esame della documentazione allegata all’istanza o alla denuncia. Si tratta di una verifica preliminare e documentale che sarà completata dalle dichiarazioni necessarie per l’ottenimento dell’agibilità a seguito dell’esecuzione dell’intervento.

Il Testo Unico sull’edilizia prevede infatti che ai fini del rilascio del certificato di agibilità l’interessato debba dichiarare la conformità dell’opera realizzata con il progetto approvato (art. 25, comma 1, lett. b , del D.P.R. 380/2001). La disposizione regolamentare che subordina il rilascio del permesso di costruire ovvero la regolarità della denuncia alla previsione delle strumentazioni necessarie alla produzione di energia da fonti rinnovabili sarà dunque idonea a garantire anche il loro effettivo posizionamento.

Secondo il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, L’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici è assimilata dal decreto agli interventi di manutenzione straordinaria, ovverosia non soggetti alla denuncia di inizio attività, ma semplicemente a una comunicazione preventiva al Comune, eccezion fatta per gli interventi effettuati su edifici a valenza storico-paesistica previsti nel Codice dei beni culturali e paesistici.

In materia di conto energia, ovvero gli incentivi economici per l’installazione dei pannelli fotovoltaici la specifica normativa, premia in termini di contributi tariffati, la maggiore integrazione dei pannelli di piccola potenza nel corpo stesso degli edifici, indicazione recepita dall’Autorità dell’energia, che ha predisposto una specifica linea guida tecnica per illustrare i diversi modi in cui i moduli fotovoltaicisiano da considerarsi come integrati nel sistema costruttivo. L’elenco di esempi predisposto dall’Autorità, non è però limitato al solo tetto, ma comprende anche le pareti verticali, portanti o vetrate, così come le balaustre o le persiane delle finestre.

Il D.Lgs. n.115/2008 però limita la semplificazione autorizzativa alla sola installazione sui tetti, sarebbe forse auspicabile che la sola comunicazione preventiva, possa applicarsi anche nei casi in cui l’impianto non sia collocato sul tetto dell’edificio. In proposito in relazione alle problematiche che possono emergere nei condomini per la decisione di realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile, c’è inoltre da segnalare come il legislatore sia intervenuto nel 2006, per rendere più agevole la deliberazione di tali investimenti da parte delle assemblee condominiali: con l’entrata in vigore del D.Lgs. 311/2006, le decisioni condominiali possono essere infatti adottate a maggioranza semplice, se esiste un attestato di certificazione o una diagnosi energetica, che individui gli interventi da fare e ne attesti i risultati in termini di contenimento del fabbisogno energetico.

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