VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI IN MATERNITÀ

Il Testo Unico 81/2008 sulla sicurezza nel lavoro ribadisce l’obbligo di integrare la Valutazione generale dei Rischi con una specifica Valutazione per le lavoratrici in maternità.

Si tratta di un Documento OBBLIGATORIO, addizionale al Documento di Valutazione dei Rischi, che altrimenti potrebbe essere considerato incompleto perciò sanzionabile.

Molte aziende hanno risolto l’adempimento inserendo un capitoletto generico, che non è affatto sufficienti a realizzare ciò che viene richiesto e di cui le lavoratrici hanno diritto. Infatti il Testo Unico, rinvia al D.Lgs. 151/2001 (Tutela e sostegno della maternità ecc.), il quale stabilisce che il datore deve preventivamente  valutare “i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.” “ L’obbligo di informazione stabilito dall’art. 36 del Testo Unico 81, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.” In pratica esiste anche l’obbligo sanzionato di informare le lavoratrici in modo analitico sui rischi che correrebbero nel caso entrassero in gravidanza.

Lo scopo di quest’ultimo obbligo è duplice:

  • Qualora una lavoratrice informi il Datore di trovarsi in stato interessante, la Valutazione preventiva consente di eseguire rapidissimamente l’obbligatoria valutazione individualizzata dei rischi e mettere in atto le misure di protezione adeguate (tra cui la revisione dei contenuti della mansione eliminando quelli a rischio, il cambio di mansione oppure, nell’impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro di interdire la lavoratrice, in modo anche da poter nominare un supplente). Il fattore “tempo” è fondamentale, in quanto è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni, dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.).
  • Una lavoratrice che programmi la gravidanza o che sospetti di essere incinta, può regolarsi evitando fin dall’inizio l’esposizione a certi rischi (se li conosce) proprio nel periodo particolarmente vulnerabile. Per la stessa ragione ogni lavoratrice comprenderà meglio il motivo sostanziale per cui può essere davvero importante una tempestiva comunicazione del proprio stato al Datore di lavoro.

Per tutte le ragioni indicate l’assenza di un adeguato “Documento di Valutazione dei Rischi connessi alla maternità” costituisce una mancanza grave, non solo per l’omissione del Documento stesso, sanzionata, ma anche per la possibilità che un aborto spontaneo dovuto alle condizioni di lavoro possa essere addebitato al Datore di lavoro.

La sanzione è prevista dalla Legge 194 sull’aborto e, comporta un’aggravante se il fatto avviene per causa legata al lavoro; anche per quest’ultima ragione è importante non sbagliare la valutazione, mancando di individuare alcuni rischi. Linee Guida Europee supportano questa valutazione, contenendo una serie di rischi specifici per la maternità, che sono poco noti e quindi facilmente ignorabili, in buona fede.

Per informazioni: info@sicuring.it

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