Ecodesign

DIRETTIVA EUROPEA SULLA PROGETTAZIONE

La direttiva 2005/32/CE, meglio nota come “direttiva eco design”, fissa un quadro di riferimento generale per l’elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che utilizzano energia, nell’intento di garantire la libera circolazione e la “concorrenza leale” fra prodotti nel mercato interno, migliorando così l’efficienza energetica e la protezione ambientale e, al tempo stesso, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. L’Italia, in qualità di Stato membro, recepirà a breve nel proprio ordinamento questa direttiva, prevedendo, tra l’altro, la valutazione di conformità del prodotto rispetto alla pertinente misura di esecuzione a carico del fabbricante e un apposito sistema sanzionatorio per il commercio dispositivi privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità.

Per comprendere l’importanza e la dimensione degli impatti legati alla produzione e al consumo dei prodotti energy-using, ci si può riferire a un dato dell’International Energy Agency, secondo cui i soli elettrodomestici sarebbero responsabili del 30% dei consumi energetici totali e del 12% delle emissioni di gas serra nei Paesi dell’OCSE.

La stessa Agenzia stima che la riduzione del 30% dei consumi energetici degli elettrodomestici entro il 2010 garantirebbe un abbattimento dei gas serra pari agli effetti di un provvedimento che togliesse dalla circolazione 100 milioni di automobili.

Considerando che, secondo stime della Commissione europea, l’origine di oltre l’80% degli impatti ambientali generati da un prodotto durante il suo ciclo di vita è da ricondurre alla sua progettazione, risulta chiaro che l’eco-design, ovvero l’integrazione delle considerazioni ambientali nella fase di progettazione, rappresenti il modo più efficace per migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti.

La direttiva 2005/32/CE

Con l’emanazione della direttiva 2005/32/CE, il Legislatore europeo ha riconosciuto il ruolo chiave della fase di progettazione nella sfida al miglioramento della qualità ambientale del sistema produttivo e di consumo.

La direttiva esalta il ruolo del design dei prodotti quale fattore prioritario nella strategia comunitaria per una produzione e un consumo più sostenibili e si propone come base normativa per la futura emanazione di “implementation measures“, ovvero di misure attuative destinate a fissare le specifiche tecniche di dettaglio per la progettazione eco-compatibile.

Nel gennaio 2007, la Commissione europea ha lanciato una gara per assegnare studi preparatori per gruppi di prodotto quali:

  • piccoli impianti di combustione a combustibile solido;
  • asciugabucato, aspirapolvere, set top boxes e illuminazione domestica.

Le nuove misure non saranno applicate a tutti i prodotti energy-using, ma soltanto ai prodotti che:

  1. hanno un volume di vendita e di scambi all’interno dell’Ue significativo (indicativamente superiore a 200.000 unità all’anno);
  2. hanno un significativo impatto ambientale in considerazione dei quantitativi immessi sul mercato e/o messi in servizio;
  3. offrono rilevanti margini di miglioramento delle prestazioni ambientali.

Il primo passo condotto dalla Commissione per l’individuazione delle categorie di prodotto oggetto delle misure di esecuzione e dei requisiti generali e/o specifici da inserire è stato commissionare 14 studi preparatori (si veda la tabella 1), uno per ciascuna delle 14 famiglie di EuPs, che dovranno fornire le informazioni necessarie per le fasi successive (condotte dalla Commissione), ovvero:

  1. l’analisi d’impatto;
  2. la consultazione dell’Ecodesign Forum (articolo 18, direttiva 2005/32/CE);
  3. la definizione della misura di esecuzione.

Una volta individuate le categorie di prodotto, saranno definite, all’interno delle misure di esecuzione, una serie di specifiche generali per la progettazione eco-compatibile, riguardanti gli aspetti ambientali significativi della categoria. Tra le specifiche generali che possono essere definite vi sono:

  1. le specifiche per il fabbricante;
  2. i parametri pertinenti per la progettazione eco-compatibile;
  3. le specifiche per la fornitura di informazioni ai consumatori.

La prima tipologia di specifiche stabilisce che i fabbricanti dei prodotti energy-using sono tenuti a effettuare una valutazione preventiva di tutti gli impatti ambientali riferita al “modello” di prodotto durante il suo intero ciclo di vita, in base a ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per cui è utilizzato.

Sulla base di questa valutazione, i fabbricanti devono elaborare un “profilo ecologico” del prodotto, definito come una descrizione quantitativa e qualitativa degli input (quali i consumi di risorse naturali) e degli output (quali emissioni, scarichi idrici e rifiuti) connessi al prodotto stesso nell’arco dell’intero ciclo di vita, che siano significativi per valutare il suo impatto ambientale complessivo, espressi in quantità fisiche misurabili. È qui evidente l’esplicita ispirazione allo strumento della dichiarazione ambientale di prodotto (Environmental Product Declaration) normato dall’ISO con la norma 14025 e sviluppato in forma certificabile, fra gli altri, dal sistema internazionale EPD®.

Per effettuare una corretta ed efficace valutazione del “modello” di prodotto, i fabbricanti devono tener conto di parametri che vengono identificati dalle stesse specifiche generali (della seconda tipologia), fra i quali la stessa direttiva suggerisce di includere:

  1. le fasi del ciclo di vita da analizzare;
  2. gli aspetti ambientali da valutare per ciascuna fase;
  3. gli ambiti da considerare per l’individuazione delle potenzialità di miglioramento attraverso la progettazione.

Le misure attuative possono, infine, richiedere al fabbricante di fornire al consumatore e all’utilizzatore del prodotto energy-using(riportandole, se possibile, sul prodotto stesso) informazioni capaci di influenzare non solo le modalità di trattamento, uso e riciclaggio del prodotto stesso (ad es. indicazione per il corretto utilizzo, manutenzione, riparazione, smontaggio, riciclaggio o smaltimento del prodotto), ma anche le decisioni di acquisto del singolo consumatore (ad esempio informazioni sulle prestazioni ambientali del prodotto per consentire, al consumatore consapevole, di apprezzare comparare questi aspetti dei prodotti).

Laddove ritenuto utile a potenziare la capacità di miglioramento ambientale dei prodotti energy-using, la direttiva contempla anche la possibilità di definire specifiche particolari per la progettazione che prevedano, al contrario di quelle generali, la fissazione di requisiti tecnici di dettaglio e, perfino, di valori limite da rispettare.

Per tre categorie di prodotti, la direttiva definisce direttamente le misure di esecuzione, classificando come tali i requisiti in materia di rendimento energetico contenuti in tre direttive che riguardano altrettante categorie di prodotti:

  • direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
  • direttiva 96/57/CE sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;
  • direttiva 2000/55/CE sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per le lampadine).

Tabella 1

Lista dei gruppi di prodotto e stato di realizzazione dello studio

Gruppo di prodotto Website Stato
Boiler http://www.ecoboiler.org in corso
Generatori di acqua calda http://www.ecohotwater.org in corso
Personal Computer (desktops e laptops) e monitor per computer http://www.ecocomputer.org in corso
Fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner e apparecchiature multifunzionali http://www.ecoimaging.org in corso
Apparecchi elettronici di consumo: televisioni http://www.ecotelevision.org in corso
Perdite in standby and off-mode http://www.ecostandby.org in corso
Carica batterie e attrezzature per la fornitura di potenza esterne http://www.ecocharger.org completato
Sistemi di illuminazione per uffici http://www.eup4light.net in corso
Sistemi di illuminazione stradali http://www.eup4light.net completato
Apparecchiature per il condizionamento http://www.ecoaircon.eu in corso
Motori elettrici 1-150 kW http://www.ecomotors.org in corso
Frigoriferi e refrigeratori commerciali http://www.ecofreezercom.org in corso
Frigoriferi e refrigeratori domestici http://www.ecocold-domestic.org in corso
Lavastoviglie e lavatrici domestiche http://www.ecowet-domestic.org in corso

Il recepimento italiano

Il termine ultimo per la messa in vigore da parte degli Stati nazionali delle disposizioni necessarie a conformarsi ai contenuti della direttiva EuP è scaduto l’11 agosto 2007. L’Italia, seppur in ritardo, provvederà all’emanazione del provvedimento di recepimento nelle prossime settimane. Il 30 agosto 2007, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva e ha provveduto, in attuazione dell’art. 1, legge n. 13/2007 – che disciplina la delega al Governo – il giorno successivo alla trasmissione del testo alle Camere per l’acquisizione dei pareri dei competenti organi parlamentari. Decorsi i 40 giorni dalla data di trasmissione, il decreto sarà emanato anche in mancanza del parere.

Lo schema del decreto di recepimento riprende fedelmente i contenuti della direttiva, definendo, in particolare, il contesto per l’attuazione delle misure di esecuzione e prevedendo l’applicazione immediata delle tre direttive succitate, che costituiscono le prime misure di esecuzione per determinate categorie di prodotti, sulla base dei provvedimenti di recepimento a suo tempo emanati.

Il Ministero dello Sviluppo economico è designato “autorità nazionale competente” nonché soggetto delegato ad adottare i decreti di recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione. Il Dicastero avrà la funzione di effettuare i controlli e le verifiche dell’attuazione delle misure previste, nonché il compito di comminare le sanzioni. Per lo svolgimento di queste funzioni potrà avvalersi del supporto tecnico dell’Ispettorato dell’Industria, dell’APAT e dell’ENEA.

Alcune conferme rispetto al testo della direttiva meritano ugualmente di essere citate.

L’articolo 11 dello schema di decreto prevede che la valutazione di conformità del prodotto rispetto la pertinente misura di esecuzione venga fatta dal fabbricante, scegliendo tra due procedure di valutazione:

  1. una basata sul controllo della progettazione interno (disciplinato all’Allegato IV);
  2. una basata sull’adozione di un sistema di gestione degli elementi naturali i cui requisiti sono indicati all’Allegato V.

Se l’organizzazione del fabbricante è dotata della registrazione ambientale EMAS e la funzione di progettazione è inclusa nel campo di applicazione del relativo sistema di gestione, si presume che il prodotto rispetti automaticamente i requisiti previsti dalle misure attuative.

Analogamente, si presume la conformità alle specifiche previste dalle misure di esecuzione per i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ambientale Ecolabel, fintanto che i criteri stabiliti da questo schema di certificazione volontaria per la categoria di prodotti di riferimento soddisfano le specifiche per la progettazione eco-compatibile della misura di esecuzione applicabile.

Un’ultima importante novità rispetto al testo della direttiva è la definizione di nuove sistema amministrative pecuniarie (si veda la tabella 2), che possono arrivare fino a 150.000 € per chi, ad esempio, metta in commercio dispositivi privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità che attesta che i prodotti ottemperano alle specifiche per la progettazione eco-compatibile fissate nelle misure attuative.

Tabella 2

Sanzioni

Azione Sanzione amministrativa pecuniaria
Immissione in commercio o messa in servizio di prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione di conformità Da 20.000 € a 150.000 €
Mancato rispetto da parte del fabbricante, o del suo mandatario o dell’importatore del divieto di commercializzazione (di cui all’art. 10, comma 2) Da 10.000 € a 50.000 €
Mancato rispetto da parte del fabbricante, o del suo mandatario o dell’importatore del divieto o della limitazione (di cui all’art. 10, comma 3) Da 40.000 € a 150.000 €
Non tenuta a disposizione dell’autorità, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione, dei documenti relativi alle valutazioni di conformità eseguite e alle dichiarazioni di conformità emesse Da 5.000 € a 30.000 €

 

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