Le responsabilità nel rispetto dei requisiti acustici passivi DPCM 5/12/97

Ancora in moltissimi casi, dopo 18 anni, questo DPCM non viene applicato e ciò ha portato in molti casi a contenziosi civili, tra acquirenti degli alloggi e venditori o costruttori degli stessi, con ripercussioni anche sui progettisti e collaudatori.

 Regola dell’arte – introduciamone il concetto: un lavoro deve essere eseguito secondo le più condivise norme o prassi tecniche in quel momento storico, sia conforme alle richieste culturali e sociali della collettività, sia esente da vizi e difetti ed eviti possibili eventi dannosi. Solo così segue la regola d’arte.

La discussione su quale sia la regola d’arte in acustica edilizia è abbastanza ampia ma le varie posizioni si possono sintetizzare così:
– la regola d’arte è il DPCM del 5-12-97
– la regola d’arte è la media europea dei limiti vigenti negli altri paesi europei, media che è superiore ai limiti del nostro DPCM.

E’ necessario partire con un buon progetto acustico già in fase progettuale, non aspettare l’ultimo momento quando tutto (disposizione degli ambienti, materiali, stratigrafie, passaggio impianti, ecc.) è già deciso.

 La norma UNI 11367 , relativa alla classificazione acustica degli edifici, richiederà maggiore cura in tutto il processo di costruzione per ottenere una classe acustica alta: come si fa nel resto d’Europa da decenni l’acustica dovrà essere seguita dalla progettazione alla scelta dei materiali, dalle visite in cantiere ai collaudi acustici.

 Responsabilità: Vediamone in dettaglio di chi sono, in caso di inadempienza del rispetto del DPCM. Semplificando molto possiamo individuare otto figure all’interno di questo contesto:

– Il progettista

– Il direttore dei lavori

 – Il venditore.

 – Il costruttore

 – Il tecnico acustico

– Il comune

 – L’installatore

– Il fornitore di materiali

  La questione della responsabilità è molto delicata e piena di sfaccettature. Come si dice sempre, prevenire è meglio di curare, soprattutto nell’acustica. Bonifiche acustiche dell’ultima ora sono sempre molto costose e spesso non ottengono i risultati desiderati. I soldi che si crede possano essere risparmiati in fase di costruzione o di progetto vengono poi inevitabilmente spesi in ripristini, non sempre facili e contenziosi lunghi e costosi.

 Veniamo ora alle varie figure coinvolte:

 Il costruttore, ha l’obbligo di eseguire il progetto – acustico – affidatogli dal committente secondo le direttive del direttore dei lavori. Tutti i lavori vanno eseguiti secondo il concetto della regola d’arte. Il costruttore è anche tenuto a controllare, per quanto gli è possibile, la correttezza e la completezza del progetto e le indicazioni date dalla direzione lavori. Eventuali errori o materiali non idonei riscontrati vanno segnalati per iscritto al committente. Se così non si comporta, è responsabile per i difetti dell’immobile che sta costruendo, sia verso gli acquirenti degli immobili, sia verso l’appaltatore.

 Il progettista è tenuto a redigere un progetto conforme alle leggi nazionali e ai regolamenti locali (edilizio, d’igiene, ecc.). In queste normative vige sempre la più restrittiva e quindi il livello minimo è contemplato dal DPCM del 5-12-97. Se nel progetto non si è tenuto conto dell’acustica o comunque i requisiti acustici minimi non sono rispettati, ne è responsabile il progettista. Sua è la responsabilità verso chi gli ha commissionato il progetto e verso gli acquirenti degli immobili.

 Il direttore dei lavori deve sempre accertare la conformità al progetto dell’opera realizzata e la conformità delle modalità di esecuzione dell’opera al capitolato e alle regole dell’arte. E’ tenuto quindi a individuare e correggere le eventuali carenze progettuali e di esecuzione. In questo caso è suo compito intervenire: sospendere i lavori, emanare disposizioni necessarie all’esecuzione a regola d’arte del progetto della cui realizzazione è responsabile. In caso contrario è responsabile verso il committente e verso gli acquirenti degli immobili.

 Il tecnico acustico può essere coinvolto nella costruzione di un immobile sia in fase di progettazione dei requisiti acustici, sia in assistenza alla direzione lavori, sia in fase di collaudo anche se non sempre segue tutte le parti: anzi, spesso gli viene richiesta solo una analisi previsionale. Nel primo caso se le sue indicazioni, messe in opera come lui ha specificato, non risultano sufficienti per il rispetto del DPCM, sua è la responsabilità del problema. Compito del tecnico acustico collaudatore è la verifica, secondo norme e prassi condivise (norme UNI EN ISO), del rispetto in opera del DPCM. Dovrà analizzare il progetto e chiedere di collaudare gli elementi più critici. Attenzione: il tecnico acustico è responsabile soltanto per le parti collaudate che vengono indicate nel certificato di collaudo. E’ il direttore dei lavori e l’impresa che dichiarano la conformità anche delle altre unità abitative e delle parti restanti.

 La responsabilità del venditore varia a seconda che sia un venditore puro ( ha comprato l’immobile da qualcuno) , un costruttore/venditore o un committente/venditore. In ognuno di questi casi ci sono precise responsabilità civili verso gli acquirenti degli immobili che vende.

 Per quanto riguarda i comuni, l’art 6 comma 1, lettera e) della legge quadro (447/95) sancisce che competenza dei comuni è “l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico”. Questo comma obbliga i comuni al recepimento del DPCM e alla sua integrazione nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche attuative. E’ chiaro che se qualcuno costruisce un immobile che poi risulta svalutato dal mancato rispetto dei parametri di legge, il comune è corresponsabile per l’omissione della richiesta di rispetto del DPCM se non ha chiesto almeno uno studio previsionale in fase di rilascio del permesso di costruire.

 In alcuni casi sono stati chiamati in causa anche gli installatori dei materiali e dei prodotti che sono tenuti a seguire le indicazioni di montaggio dei produttori e della direzione Lavori e, anche i fornitori di materiale, se si dimostra che le loro informazioni tecniche erano viziate.

 Un’ultima considerazione: un buon progetto dei requisiti acustici minimi con buone probabilità permette il rispetto dei valori del DPCM. E’ chiaro che questi valori però devono essere rispettati in opera e per molti motivi questo può non accadere. Il DPCM del 5/12/97 vigente purtroppo non obbliga ad effettuare un collaudo acustico dell’immobile, si limita a sancire che i valori indicati debbano essere rispettati in opera. In caso che il collaudo non venga effettuato è quindi l’impresa costruttrice e la direzione lavori che garantiscono il rispetto in opera del DPCM e si accollano le relative responsabilità.

 Per qualsiasi ulteriore informazione, contattaci.

Carlo

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